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LEGGE REGIONALE 13 Agosto
2007 n. 27
BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONALE 22/08/2007 n. 14 Parte prima
LEGGE N.27 del 2007 - Norme
per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
Il Consiglio
regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente
legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1.
La presente legge disciplina la raccolta dei funghi
epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di
garantire la conservazione del patrimonio naturale e
l'incremento dei fattori produttivi nei territori montani in
conformità con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993 n. 352
(norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati) e di assicurare i benefici
che possono derivare agli ecosistemi vegetali e ambientali.
Articolo 2
(Ambiti di raccolta)
1.
Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente
legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e
nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2.
Il proprietario, singolo od associato anche mediante la
partecipazione ai consorzi di cui all'articolo 9, può tuttavia
riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di
cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una
distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di
accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto
il precedente che il successivo; i cartelli devono recare
l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la denominazione del
consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben
evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei
spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".
3.
Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui
all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.
Articolo 3
(Limiti quantitativi della raccolta)
1.
In tutto il territorio della Regione la raccolta dei
funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per
una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:
a)
per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e
pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per
persona;
b)
per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un
massimo di chilogrammi uno per persona;
c)
per tutte le altre specie fino ad un massimo di
chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui
raccolta non è soggetta a limiti.
2.
Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma
1, la quantità di raccolta individuale non può
complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi
tre, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 4.
3.
I proprietari e le persone aventi il godimento del
fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente
assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo
stesso senza limiti di quantità.
Articolo 4
(Deroghe ai limiti quantitativi della
raccolta)
1.
Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 352/1993, gli
enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare
nei territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui
all'articolo 3 in favore:
a)
dei cittadini residenti;
b)
dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni
di uso civico e di proprietà collettive;
c)
dei soci di cooperative agricolo - forestali.
2.
A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in
deroga alle limitazioni di cui all'articolo 3 solo al fine di
integrare il reddito normalmente percepito.
Articolo 5
(Raccoglitori occasionali e
raccoglitori professionali)
1.
Ai fini della presente legge sono raccoglitori
occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo
e per i quali è necessario, laddove previsto dagli enti
gestori, il tesserino di autorizzazione alla raccolta.
2.
I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a),
b), c) possono assumere, laddove previsto dagli enti gestori
della raccolta, la qualità di raccoglitori professionali;
coloro che intendano acquisire detta qualifica presentano
apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale
rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente
carattere nominativo e validità annuale.
3.
Tale tesserino consente al possessore di derogare ai
limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge,
nella misura stabilita dagli enti gestori.
4.
Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che
procedono alla raccolta non possono derogare ai limiti
quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge.
Articolo 6
(Determinazione della apertura e
della chiusura della raccolta)
1.
I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con
provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere
noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le
strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di
chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile
ed autunnale.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato previo
parere obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato; ove i
Sindaci non provvedano, la raccolta si intende comunque
consentita.
Articolo 7
(Limitazioni e autorizzazioni
speciali)
1. Le comunità montane e i
consorzi di comuni per l’esercizio delle deleghe in
agricoltura, sulla base degli indirizzi deliberati dalla
Giunta regionale, possono:
a)
ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi
nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema
forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o
abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio
fungino e radici delle piante componenti il bosco;
b)
rilasciare, per documentati scopi didattici o
scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di
qualsiasi specie di fungo;
c)
disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema,
limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per
periodi definiti e consecutivi;
d)
vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più
specie di funghi in pericolo di estinzione.
Articolo 8
(Modalità di raccolta e divieti)
1.
La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo
esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla
determinazione della specie.
2.
E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di
un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per
svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono
essere riposti in contenitori idonei a consentire la
diffusione delle spore.
4. E'
vietato:
a)
nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del
terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
b)
riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o
contenitori stagni;
c)
raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o
velenosi;
d)
raccogliere l’”amanita cesarea” allo stato di ovolo;
e)
raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di
autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori
della raccolta.
5. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore
notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della
levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse
disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a)
nelle riserve naturali integrali;
b)
nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve
naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai
relativi organismi di gestione;
c)
nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta
regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta
medesima per motivi selvicolturali;
d)
in altre aree di particolare valore naturalistico e
scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta
degli enti locali interessati.
7. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del
sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a
funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8. La raccolta di funghi all’interno delle aziende
faunistico – venatorie e delle aziende agro-venatorie, è
consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
9. E’ vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree
urbane a verde pubblico.
Articolo 9
(Consorzi per la ricerca, la
raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa)
1.
La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane
proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli
imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori
diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di
terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo
2602 del codice civile, la costituzione di consorzi volontari
per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la
conduzione della produzione agricola connessa.
2.
La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei
boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti
consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi
autorizzate, secondo modalità che i consorzi stessi
stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti
deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformità dello
statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a
pagamento; i Consorzi provvedono all'annotazione in apposito
registro dei tesserini dagli stessi rilasciati.
3.
I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al
comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attività economica
esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli
oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono
impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro
ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 10.
Articolo 10
(Adempimenti a carico dei Consorzi)
1.
I Consorzi di cui all'articolo 9 e quelli già esistenti
con analoghe finalità inviano alla Regione, nel termine di tre
mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto
costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente
legge, copia dell'atto stesso e dello statuto.
2.
I Consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio
finanziario, trasmettono alla Regione una relazione
dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi
introitati, con particolare riferimento a quelli conseguiti
dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti
la raccolta sul modello di conto economico con relativa nota
integrativa.
3.
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9,
comma 3 la percentuale vincolata di utile derivato dalla
raccolta è impiegata per:
a)
la realizzazione di interventi di trattamento e governo
del bosco volti al miglioramento della produzione fungina, nel
rispetto produttivo, nel rispetto delle caratteristiche
ambientali, storiche e sociali del territorio anche attraverso
azioni di sostegno per lo sviluppo locale, per la filiera del
bosco e per l'educazione ambientale;
b)
l'attività di promozione di marchi di qualità e
origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e
forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;
c)
l'attività di informazione concernente gli aspetti
della conservazione e tutela ambientale collegati alla
raccolta dei funghi nonché della tutela della flora fungina.
4.
Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b)
vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dagli
enti gestori, con l'ausilio delle associazioni micologiche di
rilevanza nazionale o regionale; tale progetto può essere
redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e
deve prevedere l'espletamento di attività di ricerca e
sperimentazione.
5.
Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato
all'Assessorato regionale all'agricoltura, che entro trenta
giorni dal ricevimento può comunicare le proprie osservazioni;
decorso inutilmente il termine, senza espressione di
osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.
Articolo 11
(Esenzione dall'obbligo di
autorizzazione o di tesserino)
1.
I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i
conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di
proprietà collettive, nonché i soci di cooperative
agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di
godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da
qualsiasi tesserino o autorizzazione.
2.
I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se
necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante
autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.
Articolo 12
(Funzioni di vigilanza)
1. Vigilano sull’osservanza della presente legge gli
organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della
caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti
di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei Comuni e dei
loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di
cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del
servizio volontario di guardia ecologica), le guardie
venatorie volontarie di cui all’articolo 48 della legge
regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati
volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste
con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina
della pesca e per la tutela dell’ambiente, di cui alla legge
regionale 16 novembre 2004 n. 21 (norme per la tutela della
fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina
della pesca nelle acque interne).
2.
Le Associazioni venatorie, pescasportive e di
protezione ambientale coordinano e organizzano le proprie
guardie particolari giurate e possono istituire forme di
reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola
unità, in conformità alle leggi vigenti.
3.
Le guardie particolari giurate di consorzi devono
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del
Testo Unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove
abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la
normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di
qualificazione organizzati dalle province e al superamento di
un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione
istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in
sedi decentrate rispetto al capoluogo di Provincia. I corsi
possono essere organizzati anche dai consorzi con
l’autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
4.
Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta
dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o
autorizzazioni per la raccolta dei funghi.
5.
Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle
funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei
funghi prestano servizio disarmate.
Articolo 13
(Sanzioni)
1.
Per le violazioni delle norme di cui alla presente
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a)
per l’inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 da euro 50,00 a euro
150,00;
b)
per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
c)
per la violazione delle prescrizioni limitative alla
raccolta di cui all’articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
d)
per la violazione delle prescrizioni di cui
all’articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a
euro 90,00;
e)
per la violazione delle prescrizioni di cui
all’articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro
50,00;
f)
per la violazione della disposizione di cui
all’articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro
150,00;
g)
per la violazione della disposizione di cui
all’articolo 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;
h)
per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro
100,00 a euro 300,00;
i)
per la violazione della disposizione di cui
all’articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;
l)
per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.
2.
Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile
la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la
prova della legittima provenienza nel caso della violazione di
cui alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 8. Il prodotto
confiscato è attribuito all’ente gestore che ne stabilisce la
destinazione.
3.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative
valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre
1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da
enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e
successive modificazioni e integrazioni.
4.
Competenti per l’irrogazione delle sanzioni e
l’introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali
provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai Consorzi
di cui all’articolo 9 che insistono nel territorio comunale,
per le finalità di cui all’articolo 10.
Articolo 14
(Abrogazione)
1.
E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1985 n. 30
(disciplina della raccolta dei funghi spontanei).
2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino
incompatibili con la presente legge.
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